Chi deve fare le verifiche e con quale periodicità
Parlando di “Datore di lavoro” il decreto comprende, tra le attività che sono tenute a compiere tali verifiche, tutte quelle che hanno dipendenti , anche quelle che ne hanno uno solo e quelle che si affidano a dipendenti saltuariamente (qualora un condominio si abbia un portiere, o degli addetti alle pulizie, anche questo sarà tenuto a compiere le suddette verifiche).
Quindi il datore di lavoro è tenuto a svolgere, oltre alla manutenzione ordinaria dell’impianto tramite il proprio elettricista, le verifiche periodiche di legge secondo il DPR 462 effettuate dall’ASL o dagli organismi abilitati dal ministero. La periodicità di queste verifiche dipende dalla tipologia dell’impianto che deve essere esaminato con la verifica stessa.
Verifica biennale
Dovranno eseguire la verifica con cadenza biennale:
- gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione.
- impianti alimentati con tensione superiore a 1000V (impianti con cabina di trasformazione)
- gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da Norma CEI 64-8 sez. 751, cioè:
- Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ad esempio: locali di pubblico spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
- Edifici con strutture portanti in legno.
- Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l’aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d’infiammabilità, invece, sono classificabili come “Luoghi con pericolo di esplosione”, e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale.
- Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
Verifica quinquennale
Dovranno eseguire la verifica con cadenza quinquennale tutti gli ambienti ordinari e comunque luoghi non specificati nella periodicità biennale.
Come facciamo a sapere se il nostro impianto è ordinario oppure no?
Dovremo controllare nella documentazione di progetto: nella relazione tecnica deve essere riportata la classificazione degli ambienti.
Nel caso in cui non fosse così, e quindi la nostra documentazione non sia completa o carente, è importante affidarsi a un tecnico abilitato per svolgere il controllo della documentazione stessa.