Scelta del grado di protezione IP
Agosto 4, 2020Nuove tempistiche per verifiche periodiche S.P.I. degli impianti di produzione Media e Bassa Tensione
Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche dalla Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, dandone informativa al gestore di rete.
In particolare, tali verifiche devono essere effettuate:
- sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzione connessi in media tensione aventi potenza superiore a 11,08 kW;
- sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW;
secondo le seguenti tempistiche:
a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 agosto 2016: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
a. il 31 marzo 2018;
b. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
c. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;
c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
a. il 31 dicembre 2017;
b. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;
d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
a. il 30 settembre 2017;
b. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.
Le suddette verifiche devono essere effettuate anche nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, dandone poi comunicazione al gestore di rete.
Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni – anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia – con diverse date di entrata in esercizio, per la determinazione della data entro cui il titolare dell’impianto di produzione deve eseguire le prove sui sistemi di protezione di interfaccia, si dovrà far riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione.
In caso di mancata effettuazione delle verifiche, il gestore di rete provvede ad inviare un sollecito e, in mancanza di esecuzione delle stesse, ne dà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; il gestore di rete sospenderà altresì il servizio di connessione.
Per l’invio della comunicazione di avvenuta verifica, i titolari degli impianti di produzione dovranno utilizzare un apposito servizio sul portale produttori che e-distribuzione metterà a disposizione a partire dal mese di Agosto 2017 al fine di consentire il rispetto degli adempimenti previsti nella deliberazione 786/2016/R/eel.
Il testo integrale della Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, è disponibile sul sito di ARERA al seguente link: https://www.arera.it/it/docs/16/786-16.htm
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