
Periodicità delle verifiche dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/01
Agosto 5, 2020La norma CEI UNI 11222 art. 4 prevede di effettuare la verifica di funzionamento delle lampade di emergenza ogni sei mesi, e la verifica generale e dell’autonomia ogni anno.
La frequenza delle verifiche dovrebbe comunque essere calibrata in base al tipo luogo in oggetto: la mancanza dell’illuminazione ordinaria all’interno di una sala operatoria, non ha gli stessi effetti che la mancanza di illuminazione ordinaria in un ufficio al piano terra.
Nello specifico, le verifiche da eseguire dovrebbero essere:
Verifica di funzionamento: deve essere verificato che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di alimentazione ordinaria dalla rete, che non siano danneggiati e che abbiano tutti i LED e i controllo degli stati funzionanti (LED verde di presenza rete, ecc…);
Verifica dell’autonomia: tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo di autonomia previsto, alla mancanza di alimentazione dalla rete;
Verifica generale: Gli apparecchi previsti da progetto sono tutti presenti, non sono coperti da arredi o altri elementi che possano ostruire il flusso luminoso emesso della lampada, e le condizioni ambientali non sono cambiate (nuove pareti divisorie, nuovi arredi, ecc).
I risultati di tali verifiche devono essere registrati in apposito registro, secondo la norma CEI 64-8 art. 62.1.4 e CEI UNI 11222 art. 6; tale registro deve essere tenuto a disposizione dell’Autorità ispettiva, che può richiederlo in qualsiasi momento.
Il registro delle verifiche è richiesto anche dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008 art. 64.1 c; – 86 art 15.1 z; – allXXIV art 6.10), e da disposizioni legislative e regolamentari di alcuni luoghi, tra i quali:
- Attività alberghiere: DM 9/4/1994 all. Titolo II art. 6
- Circhi, parchi divertimento ecc: DM 19/8/1996 All. art. 7.7; 8.5
- Edifici pregevoli per arte o storia: DM 20/05/1991 n569 art. 10 comma 3, art. 11 comma 6. DPR 30/06/1992 n418 art. 9
- Edifici scolastici: DM 26/08/1992 All. art. 12
- Impianti Sportivi: DM 18/03/1996 All. art. 19
- Locali di pubblico spettacolo: DM 19/08/1996 All. art. 18.1
- Uffici: DM 22/02/2006 All art. 14
- Luoghi di Lavoro: DM 10/03/1998 All. 6 art. 6.1 e DLgs 81/2008 art. 86 comma 1, All. XXIV art. 6.10.
Si ricorda che nel registro deve essere riportato l’esito di ogni lampada di emergenza. A tal fine, è consigliata la numerazione delle lampade per una più rapida individuazione.
Tali verifiche devono essere svolte solo da persone qualificate.
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